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La #CostituzioneDelleDonne Articolo 10: Il diritto di asilo delle donne straniere è diverso?

di Federica Gentile | 6 Maggio 2019

Articolo 10 della Costituzione. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

L’Articolo 10 della Costituzione si propone di definire quali sono i diritti che lo stato deve riconoscere alle persone straniere e stabilisce che la condizione giuridica dello straniero venga disciplinata dalla Costituzione e dalla legge ordinaria, in conformità con le norme ed i trattati internazionali (comma 2). Gli obblighi derivanti dalla Costituzione e dai trattati internazionali sono stati peraltro ricordati dal Presidente Mattarella contestualmente alla firma del Decreto Sicurezza nell’autunno 2018, a conferma del fatto che il diritto d’asilo nel nostro paese deve essere garantito.

Al comma 3 l’Articolo 10 della Costituzione prevede poi che “lo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio, nel suo Paese d’origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d’asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge.” Infine, il comma 4 stabilisce che “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

A questo proposito è necessario distinguere tre diverse situazioni:

  1. rifugiato politico secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 è “chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato.” Il rifugiato/a quindi ha già ottenuto il riconoscimento del proprio status da parte delle autorità italiane ed è titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale o sussidiaria;
  2. richiedente asilo è chiunque richieda allo stato di essere riconosciuto/a come rifugiato/a ed è quindi titolare di un regolare permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
  3. profugo è un termine indica chi ha lasciato il proprio paese per eventi quali guerre e calamità naturali, ma non rientra nella definizione di rifugiato.

Nel 2018 41.851 uomini e 11.745 donne hanno richiesto asilo politico nel nostro paese numeri in netta diminuzione rispetto al 2017, quando 109.066 uomini e 21.053 donne avevano richiesto asilo in Italia. La maggioranza dei/delle richiedenti asilo provengono Pakistan, Nigeria e Bangladesh, e nel 2018 il 67% delle richieste di asilo politico non è stata approvata.

La vulnerabilità delle donne che migrano

Le donne che migrano, e che poi eventualmente richiedono asilo politico sono vittime di discriminazione di genere e di violenza sia nel proprio paese che nel paese d’arrivo. Secondo l’OIM, il 37% delle donne che lascia il proprio paese lo fa per ragioni connesse alla situazione familiare (contro il 17% degli uomini); tra le ragioni indicate per la fuga dal paese di origine ci sono violenze, abusi, e matrimoni forzati.

Si tratta quindi di una vulnerabilità che assume forme diverse ma che deriva dal fatto che ovunque nel mondo non c’è uguaglianza di genere, e la lotta alla violenza contro le donne raramente è una priorità a livello politico.  Il paper  “Female refugees and asylum seekers: the issue of integration” rileva che: “Tralasciando la violenza domestica, le donne rifugiate sono esposte alla violenza durante guerre e instabilità politica nel proprio paese d’origine, così come durante il viaggio verso il paese terzo; inoltre sono a rischio di diventare vittime di tratta di esseri umani” (p. 43). Dati OIM (2016) stimano che l’80% delle nigeriane arrivate in Sicilia siano vittime di tratta di esseri umani. 

Quindi, quando ci si chiede se il diritto di asilo delle donne straniere è diverso, la risposta è sì,

il diritto di asilo per le donne è diverso nel senso che si dovrebbe tenere conto delle specifica vulnerabilità delle donne richiedenti asilo dovuta ad una inferiore status delle donne nel proprio paese e nel paese di arrivo, nonché al rischio di violenze. Il processo di richiesta di asilo dovrebbe quindi essere sensibile rispetto al genere. Gli stati membri della UE dovrebbero migliorare la capacità di identificare le sopravvissute a persecuzioni basate sul genere al momento dell’ingresso nel paese terzo, e garantire servizi, informazioni e consulenza legale che siano sensibili rispetto al genere. Il rapporto raccomanda anche agli stati membri di non riinviare le vittime di violenza in paesi in cui la loro vita possa essere messa a rischio.

L’Articolo 10 della Costituzione rappresenta un inquadramento generale della condizione “dello straniero” in Italia, sta poi alla legislazione ordinaria riconoscere le caratteristiche specifiche della migrazione da parte delle donne, in un’ottica di gender mainstreaming. 


Il progetto La #Costituzionedelledonne: Che cosa rappresenta oggi per noi donne la Costituzione? Quanto ci sentiamo rappresentate, capite e considerate? Un articolo al giorno, per tutto il mese di maggio, perchè la Festa della Repubblica sia davvero per tutte e tutti.

Puoi leggere gli altri Articoli della #CostituzioneDelleDonne qui:

1 maggio 2019: La #CostituzioneDelleDonne, oggi

1 maggio 2019: Articolo 1: Ma l’Italia è una Repubblica fondata anche sul lavoro delle donne?”

2 maggio 2019 Articolo 2: “Quali sono i diritti inviolabili delle donne?”

3 maggio 2019 Articolo 3: “Anche le donne sono uguali di fronte alla legge?”

4 maggio 2019 Articolo 4: “Anche le donne hanno il diritto-dovere di lavorare?

5 maggio 2019 Articolo 9:  “La Repubblica promuove anche la cultura e la ricerca delle donne?”

6 maggio 2019 Articolo 10: “Il diritto di asilo delle donne straniere è diverso?”

7 maggio 2019 Articolo 11: “Che c’entrano le donne con la guerra?”

8 maggio 2019 Articolo 14: “L’inviolabilità del domicilio e la violenza contro le donne”.

9 maggio 2019 Articolo 18: “La libertà di associarsi delle donne”

10 maggio 2019 Articolo 21: “La libertà di parola delle donne”

11 maggio 2019 Articolo 29: “Il ruolo delle donne nel matrimonio e nella famiglia di oggi”

12 maggio 2019 Articolo 30: “Le donne e il diritto-dovere dei genitori di crescere i figli”

13 maggio 2019 Articolo 31: “Quale famiglia deve promuovere la Repubblica? E quale maternità?”

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14 maggio 2019 Articolo 32: “Il diritto di cura e di tutela della salute delle donne”

15 maggio 2019 Articolo 33: “Le insegnanti nella scuola e nell’Università”

16 maggio 2019 Articolo 34: “Il diritto allo studio delle donne è diverso?”

17 maggio 2019 Articolo 35: “La Repubblica tutela anche il lavoro delle donne?”

18 maggio 2019 Articolo 36: “La retribuzione delle donne basta per un’esistenza libera e dignitosa?”

19 maggio 2019 Articolo 37: “Nel lavoro le donne hanno gli stessi diritti e retribuzione degli uomini?”

20 maggio 2019 Articolo 38:”Le donne hanno gli stessi diritti previdenziali e assistenziali degli uomini?”

21 maggio 2019 Articolo 39: “Il ruolo delle donne nei sindacati”

22 maggio 2019 Articolo 41: “L’imprenditoria delle donne”

23 maggio 2019 Articolo 42: “La proprietà privata delle donne”

24 maggio 2019 Articolo 45: “Le donne nella cooperazione e nell’artigianato”

25 maggio 2019 Articolo 48: “Le donne elettrici”

26 maggio 2019 Articolo 49: “Le donne nei partiti”

27 maggio 2019 Articolo 51:”Le donne elette”

28 maggio 2019 Articolo 53: “Anche le donne pagano le tasse”

29 maggio 2019 Articolo 55:”Le donne in Parlamento”

30 maggio 2019 Articolo 92:”Le donne nel Governo”

30 maggio 2019 Articolo 83: “Avremo mai una Presidente della Repubblica?”

2 giugno 2019: Festa della Repubblica con la #CostituzioneDelleDonne!